Statuto


Statuto dell’Associazione “Goccia Blu” – Gruppo Acquariofilo Veneto.

Art.1)  Costituzione, denominazione e sede.

E’ costituita ai sensi dell’articolo 36 e seguenti del Codice Civile l’Associazione Goccia Blu – “Gruppo Acquariofilo Veneto”, con sede legale provvisoria presso il domicilio del Presidente, in Pescantina, (Vr) Via Are 198/B. La sede potrà essere modificata con delibera dell’Assemblea senza dover procedere alla modifica del presente statuto.

Art.2) Natura.

L’Associazione Goccia Blu – “Gruppo Acquariofilo Veneto” è apartitica, aconfessionale, non ammette discriminazioni di sesso, razza, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica ed esclude finalità di lucro.

Art.3) Attività e compiti.

L’Associazione ha lo scopo di promuovere la cultura acquariofila; ampliare la conoscenza dell’acquariofilia mediante contatti fra persone, enti, associazioni e scuole; proporsi come luogo d’incontro e d’aggregazione nel nome d’interessi culturali e di ricerca, assolvendo la funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l’insegnamento del rispetto per la Natura.

L’Associazione per il raggiungimento dei suoi fini intende promuovere varie attività, in particolare:  attività culturali quali possono essere convegni, conferenze, dibattiti in seminari, incontri e lezioni (sia teoriche che pratiche), in cui ci si potrà avvalere anche di mezzi multimediali e di internet a fini didattici, esplicativi e informativi; attività editoriale quale può essere la divulgazione di un bollettino periodico, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute, sia mezzo stampa che tramite il sito internet dell’associazione.
L’Associazione pur non avendo fini di lucro potrà compiere tutte quelle operazioni, anche finanziarie e commerciali, che risultino utili al raggiungimento degli scopi sopra indicati. Pertanto L’Associazione non potrà distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge

Art.4) Durata.

La durata dell’Associazione è stabilita a tempo indeterminato.

Art.5) Fonti di finanziamento.

L’Associazione si propone di ricevere finanziamenti sotto forma di: quote annuali di adesione dei soci; contributi, di carattere continuativo o eccezionale, da parte di enti pubblici o privati , o persone fisiche. Beneficia, inoltre, degli introiti derivanti dalle proprie attività. L’esercizio ha durata annuale con inizio il primo Gennaio e termine il trentuno Dicembre.

Art.6) Soci.

L’Associazione è formata da tutti gli acquariofili, aspiranti tali o simpatizzanti che:

1)      Accettino le norme dello statuto.

2)      Sottoscrivano la quota annuale di iscrizione.

Art.7) Organi.

Sono organi dell’Associazione: l’Assemblea dei Soci; il Consiglio Direttivo; il Presidente; il Vicepresidente.

Potranno essere eletti a ricoprire queste cariche i soci maggiorenni, in regola con il pagamento della quota annuale, e che non siano operatori professionali del settore acquariofilo.

Art.8) Assemblea dei soci.

L’Assemblea è composta da tutti i soci ed è convocata dal Presidente: in sessione ordinaria almeno una volta all’anno; in sessione straordinaria su iniziativa del Presidente o di tre membri del Comitato Esecutivo o di un terzo dei membri del Consiglio Direttivo, o di un quinto dei soci ordinari.

Art.9) Funzione dell’Assemblea.

  • Elegge il Presidente, il Vicepresidente dell’Associazione, i quali rivestono tale carica anche all’interno del Consiglio Direttivo, il Tesoriere, determina gli indirizzi generali dell’attività e ne approva il programma, nel rispetto degli scopi statutari;
  • Approva annualmente e comunque entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, il conto consuntivo ed il bilancio preventivo deliberando, durante l’anno, le spese dell’Associazione nei limiti degli stanziamenti previsti;
  • Approva le modifiche dello statuto;
  • Stabilisce annualmente l’ammontare della quota associativa.

L’Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei votanti e nomina di volta in volta un segretario che provvederà a redigere il verbale delle discussioni e delle deliberazioni.

Art.10) Convocazione dell’Assemblea.

La convocazione si effettua con lettera o con e-mail, contenente l’ordine del giorno, che deve essere spedita a tutti gli interessati almeno quindici giorni prima della riunione. L’Assemblea si considera legalmente costituita:

  • In prima convocazione, quando sia presente la maggioranza dei soci iscritti;
  • In seconda convocazione con qualsiasi numero di soci iscritti presenti. La seconda convocazione non può aver luogo a meno un’ora di distanza dalla prima.

Art.11) Elezione del Consiglio Direttivo.

L’assemblea elegge in assemblea fra i soci, con voto segreto, i membri del Consiglio direttivo, in ragione di numero pari a tre soci.

Art.12) Consiglio Direttivo.

E’ convocato dal Presidente in via ordinaria o, in via straordinaria, su istanza di almeno un terzo dei consiglieri. Si riunisce almeno ogni quattro mesi e comunque ogni qual volta ci sia materia su cui deliberare. La convocazione si effettua con lettera o posta elettronica certificata, contenente l’ordine del giorno, che deve essere spedita almeno quindici giorni prima della riunione. La riunione è da considerarsi valida:

  • In prima convocazione, quando siano presenti almeno 2/3 (due terzi) dei membri;
  • In seconda convocazione, con qualsiasi numero di presenti.

La seconda convocazione non può avvenire a meno di un’ora di distanza dalla prima.

Art.13) Funzioni del Consiglio Direttivo.

  • Assicura il disbrigo degli affari correnti;
  • Rende esecutiva la linea programmatica e le decisioni dell’Assemblea;
  • Delibera i finanziamenti per le attività di cui l’art 3.
  • Redige il bilancio preventivo e consuntivo.
  • Cura la gestione di tutti i beni di proprietà dell’Associazione da o ad messi essa a disposizione.

Art.14) Presidente e Vicepresidente.

  • Il presidente convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
  • Detiene la rappresentanza legale dell’Associazione e ne sovrintende l’attività amministrativa;
  • Firma gli atti ed i provvedimenti relativi a tutti gli affari e interessi dell’Associazione, e dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
  • Decide ed ordina le spese, nell’ambito dei singoli stanziamenti di bilancio, liquida i conti e ordina i pagamenti.

Il Vicepresidente rileva temporaneamente le funzioni istituzionali e di rappresentanza del Presidente in caso di sua assenza.

Art.15) Liquidazione dell’Associazione.

In caso di eventuale scioglimento l’Assemblea deciderà le modalità da seguire nominando uno o più liquidatori, preferibilmente fra i componenti dell’Assemblea. L’eventuale capitale residuo, al netto delle passività, sarà diviso fra la totalità dei soci in regola con il pagamento della quota annuale per l’anno corrente al momento dello scioglimento dell’associazione.

Art.16) Disposizioni generali.

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile.

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